IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'art. 20 della legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  recante
istituzione  del Servizio nazionale di protezione civile, che dispone
l'emanazione di un apposito  regolamento  per  la  disciplina  di  un
sistema  di ispezioni sugli atti e di verifiche delle procedure poste
in essere in attuazione delle attivita' amministrative relative  agli
interventi di emergenza;
  Visto  l'art.  17,  comma  1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 17 dicembre 1992;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 gennaio 1993;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per il coordinamento della protezione civile;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutti gli
interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di
emergenza di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24  febbraio  1992,
n.  225; agli interventi disposti da ordinanze finalizzate ad evitare
situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose  ai  sensi
dell'art.  5,  comma  3, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
nonche'  agli  interventi  diretti  al   superamento   dell'emergenza
comunque effettuati con oneri a carico dello Stato.
  2.  Il  Ministro  per il coordinamento della protezione civile puo'
altresi' disporre ispezioni in applicazione del presente  regolamento
su  ogni  intervento  attuato  da pubbliche autorita' in occasione di
emergenze.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 20 della legge n.
          225/1992 istitutiva del Servizio  nazionale  di  protezione
          civile:
             "Art.  20 (Disciplina delle ispezioni). - 1. Con decreto
          del Presidente della Repubblica, previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  adottato  a  norma dell'art. 17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, e'
          emanato un regolamento volto ad introdurre  e  disciplinare
          un  sistema  di  ispezioni  sugli atti e di verifiche delle
          procedure poste in essere per l'attuazione delle  attivita'
          amministrative relative agli interventi di emergenza".
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per:
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
              b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di  lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  Si  trascrive il testo dei commi 1 e 3 della legge n.
          225/1992, gia' citata:
             "1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma
          1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ovvero, per sua
          delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro  per  il
          coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
          emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
          in  stretto  riferimento alla qualita' ed alla natura degli
          eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
          revoca dello stato di emergenza al venir meno dei  relativi
          presupposti.
             2. (Omissis).
             3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per
          sua  delega  ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per
          il coordinamento  della  protezione  civile,  puo'  emanare
          altresi'  ordinanze  finalizzate  ad  evitare situazioni di
          pericolo o maggiori danni a persone o a cose.  Le  predette
          ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei
          Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione".